IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1983, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1,  comma  1,  del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
 Viste  le  ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del 20  maggio  1987,  pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  26  marzo  1992,  n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992 che detta norme dirette ad
accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione  di  opere  con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30   ottobre   1990  e  n.  2086  del  4  febbraio  1991,  pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio  1985,
n.  262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai  progettisti,  al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Visto  il  verbale  di sopralluogo datato 25 giugno 1987 del gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il  quale
e'  stato  accertato  il  pericolo incombente su via Kennedy e strada
provinciale del Fortore, nel comune di Tufara;
  Vista la nota n. 28/27-3/82/T Gab.  datato  5  gennaio  1994  della
prefettura  di  Campobasso  con  la quale si sollecitano interventi a
tutela della pubblica incolumita' nel comune di Tufara;
  Vista la nota n. 132 datata 15 gennaio 1994 del  comune  di  Tufara
con  la  quale  si  trasmette  un  progetto  di risanamento pari a L.
150.000.000 per l'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente
a monte della strada provinciale del Fortore e via Italo Balbo;
  Ravvisata, pertanto la necessita' di aderire alla richiesta al fine
di far eseguire le opere piu'  urgenti  necessarie  ad  eliminare  le
condizioni di pericolo incombente;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
al  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui  alla  legge  1  marzo
1975,  n.  44,  al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al comune di
Tufara la somma di L. 150.000.000.
  Detto contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2,  dal  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.